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Sez. 3, Sentenza n. 11621 del 26/05/2011 (Rv. 618286 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE | Cliniche universitarie - Rapporto di convenzionamento con la Regione - Responsabilità per danni ai pazienti - Sussistenza in capo al soggetto titolare della gestione diretta della clinica - Necessità - Fattispecie in tema di cd. "avvalimento".
Stato
decisa il 2011-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618286-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE

Del danno patito da un paziente operato in una clinica universitaria risponde quest'ultima, a nulla rilevando che la stessa sia convenzionata con la Regione, a meno che per effetto di tale convenzione l'Amministrazione regionale non abbia assunto la gestione diretta della clinica. (Nella specie la S.C. ha escluso che il ricorso al cd. "avvalimento", adottato dalla Regione attraverso il convenzionamento con l'Università relativamente alle cliniche, abbia comportato la gestione diretta, da parte dell'ente avvalente, della struttura organizzativa di cui lo stesso si sia avvalso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1 com. 3, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)