diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20933 del 16/10/2015 (Rv. 637536 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Trasfusione di sangue e somministrazione di emoderivati infetti - Contagio - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV e messa a punto dei relativi test - Responsabilità del Ministero della salute - Configurabilità - Limite temporale - Fattispecie relativa a trasfusioni praticate nel 1983.
Stato
decisa il 2015-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637536-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica, sicché già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B - la cui individuazione spetta esclusivamente al giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - è configurabile la responsabilità del Ministero della salute, sia pure con il limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del Ministero della salute per i danni provocati dal contagio dell'epatite C in occasione di trasfusioni di sangue infetto eseguite nell'anno 1983).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)