Sez. 3, Sentenza n. 10291 del 20/05/2015 (Rv. 636454 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Contagio da sangue infetto - Responsabilità omissiva del Ministero della salute - Nesso causale tra condotta omissiva ed evento lesivo - Modalità di accertamento - Conoscenza oggettiva - Limite temporale - Condizioni - Fattispecie relativa ad epatite "C" insorta dopo trasfusioni praticate tra il 1970 ed il 1974.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
La responsabilità del Ministero della salute per contagio da trasfusioni di sangue infetto, postula - oltre al riscontro dell'omissione dell'attività di controllo, di direttiva e di vigilanza, nonché dell'esistenza della patologia e dell'assenza di altri fattori causali alternativi - l'accertamento, avuto riguardo all'epoca di produzione del preparato, della conoscenza oggettiva, ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, sì da far ritenere, secondo un giudizio ipotetico, che l'azione omessa avrebbe potuto impedire l'evento perché obbiettivamente prevedibile che ne sarebbe potuta derivare come conseguenza la lesione. La prova di tale conoscenza deve ritenersi raggiunta a partire dal 1978, con il riconoscimento del virus dell'epatite "B" da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sempre che non emerga altra data antecedente con lo stesso livello di oggettività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in carenza di accertamenti diversi dal suddetto riconoscimento in sede internazionale del virus dell'epatite B, aveva sancito la responsabilità del Ministero ricorrente per danni provocati dal contagio da epatite "C" insorta in occasione di trasfusioni eseguite tra il 1970 ed il 1974).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)