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Sez. 1, Sentenza n. 2094 del 22/10/1970 (Rv. 348197 - 01)

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - NAVE - IN GENERE - AFFIDAMENTO DELLA NAVE AD UN CANTIERE PORTUALE PER CUSTODIA - DEPOSITO - SUSSISTENZA - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348197-01

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - NAVE - IN GENERE - AFFIDAMENTO DELLA NAVE AD UN CANTIERE PORTUALE PER CUSTODIA - DEPOSITO - SUSSISTENZA - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - FATTISPECIE.*

Colui che riceve una nave per custodirla nelle acque del proprio cantiere portuale durante una breve sosta ne diviene depositario ed ha, quindi, l'Obbligo di curarne l'integrita e la conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia, cosi da riconsegnarla al depositante nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta. (nella specie una nave in disarmo affidata ad un cantiere aveva subito e cagionato danni perche un violento fortunale l'aveva sospinta contro gli avanscali del cantiere. La domanda del cantiere di essere risarcito dei danni per pretesa difettosita degli ormeggi era stata respinta dai giudici di merito e la decisione della Corte d' appello e stata confermata dalla Corte di Cassazione, la quale ha anche escluso l'applicabilita dell'art 209 Reg nav mar relativo alla disciplina del servizio d'ormeggio demandata al comandante del porto, sotto il profilo che la norma riguarda l'ormeggio da eseguirsi nel porto e non anche quello nell'ambito dei cantieri navali).*

Riferimenti normativi: Legge 15/02/1952 num. 328 art. 209, Regol. della Navig. Marittima art. 209, Cod. Civ. art. 1768

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)