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Sez. 3, Sentenza n. 8657 del 21/10/1994 (Rv. 488201 - 01)

NAVE - IN GENERE | Contratto di ormeggio - Natura - Locazione o deposito - Condizioni - Obblighi - Onere probatorio.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488201-01

NAVE - IN GENERE

Il cosiddetto contratto di ormeggio, che non trova alcuna specifica regolamentazione né nel codice civile, né in quello della navigazione, che si limita a dettare norme sulla professione di ormeggiatore (art. 116, primo comma n. 4, cod. nav. e 208 ss. reg. nov. mar.), sicché costituisce un contratto atipico, che il diritto non può non riconoscere, in quanto diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela, non può essere assunto "ipso iure" nella categoria del contratto di deposito, potendo avere ad oggetto la semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali ovvero estendersi alla custodia dell'imbarcazione: nel primo caso lo stesso è assimilabile alla locazione e solo nel secondo al deposito, da cui discende l'obbligo di custodire il natante e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato. Spetta a colui che fonda sul contratto un determinato diritto (eventualmente il risarcimento del danno per la perdita di oggetti) fornire con ogni mezzo, compreso il ricorso a presunzioni, la prova relativa all'oggetto dell'accordo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)