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Sez. L, Sentenza n. 18830 del 18/09/2004 (Rv. 578635 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento dell'impresa nel regime anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Imprese esercenti attività di vigilanza - Attività di produzione di servizi - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578635-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 n. 88, e prima della estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti anche ai soggetti esercenti, in qualità di lavoratori autonomi, le attività del terziario, alle aziende esercenti attività di vigilanza privata, in base all'art. 2195, comma primo, n. 1, cod. civ., deve essere riconosciuta natura di impresa industriale, in quanto, da un lato, tali imprese non sono elencate dall'art. 1 della legge n. 1397 del 1960 (come sostituito dall'art. 29 della legge n. 160 del 1975) tra le imprese commerciali e, dall'altro, si tratta di imprese che, assicurando la sorveglianza di beni pubblici o privati attraverso l'organizzazione di mezzi e persone, costituiscono imprese di produzione di servizi, identificabili in funzione del tipo di apporto arrecato alla collettività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/11/1960 num. 1397 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 662, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)