Sez. L, Sentenza n. 2092 del 12/02/2003 (Rv. 560470 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese ai fini previdenziali - Doppio inquadramento - Ammissibilità - Esclusione - Attività iniziate prima della entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88 - Applicabilità dei criteri precedentemente vigenti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di inquadramento delle imprese ai fini della determinazione dei contributi previdenziali da esse dovuti, sia che alla fattispecie concreta si applichi la legge n. 88 del 1989, sia che si faccia applicazione della normativa anteriore ad essa, non è rinvenibile all'interno dell'ordinamento previdenziale il principio del cosiddetto doppio inquadramento, in base al quale le imprese erogatrici di prestazioni sanitarie potrebbero essere considerate imprese industriali ai fini del godimento degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 1089 del 1968 e sue successive modificazioni e integrazioni, ed imprese commerciali per tutti gli altri obblighi previdenziali ed assistenziali; per contro, deve ritenersi che l'inquadramento di una impresa debba essere unico a tutti gli effetti previdenziali, ed in particolare, per le attività iniziate prima della entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, deve farsi applicazione dei criteri di classificazione utilizzabili prima della entrata in vigore della predetta legge, onde una casa di cura già in attività al momento della entrata in vigore della nuova normativa va qualificata impresa industriale a tutti gli effetti previdenziali, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2195 cod. civ., e ciò fino alla data del 31 dicembre 1996, in cui sono entrati in vigore gli artt. 1 comma duecentotrentaquattresimo e 2 comma duecentoquindicesimo della legge n. 662 del 1996.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)