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Sez. L, Sentenza n. 8526 del 07/08/1999 (Rv. 529243 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrici in stato di sospensione del rapporto o disoccupazione ex art. 17 n. 1204/71 - Indennità giornaliera di maternità - Spettanza - Mancato versamento di specifica contribuzione - Irrilevanza - Ex dipendenti della FAO - Diritto all'indennità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529243-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Alla lavoratrice gestante sospesa, assente dal lavoro senza retribuzione o disoccupata da meno di sessanta giorni dall'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, spetta, a norma dell'art. 17 legge n. 1204 del 1971, l'indennità giornaliera di maternità di cui all'art. 15 di detta legge, indipendentemente dalla natura dell'attività prestata dall'assicurata anteriormente all'inizio del periodo di disoccupazione, dal soggetto tenuto alla prestazione (che, per i dipendenti pubblici, è l'amministrazione o l'ente di appartenenza ai sensi dell'art. 8 D. L. n. 103/1991 convertito in legge n. 166/91) e dall'esistenza di una specifica contribuzione, atteso il carattere solidaristico e non mutualistico della prestazione, il cui ambito di applicazione non può essere limitato in ragione della mancata contribuzione per alcuni rapporti di lavoro; ne consegue che la suddetta indennità va riconosciuta anche alle ex dipendenti della FAO che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 17 legge n. 1204/71, a nulla rilevando che il suddetto datore di lavoro sia un organismo internazionale non tenuto a versare alcun contributo agli enti previdenziali italiani.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)