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Sez. U, Sentenza n. 1315 del 22/02/1990 (Rv. 465463 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 17 LEGGE N. 1204 DEL 1971 - INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ - RICONOSCIMENTO - OBBLIGATORIETÀ - NATURA PUBBLICA DELL'ULTIMO RAPPORTO DI LAVORO - IRRILEVANZA - CORRESPONSIONE - SOGGETTO ONERATO.*
Stato
decisa il 1990-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465463-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 17 LEGGE N. 1204 DEL 1971 - INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ - RICONOSCIMENTO - OBBLIGATORIETÀ - NATURA PUBBLICA DELL'ULTIMO RAPPORTO DI LAVORO - IRRILEVANZA - CORRESPONSIONE - SOGGETTO ONERATO.*

In favore della lavoratrice in stato di disoccupazione da meno di sessanta giorni, secondo le previsioni dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, deve essere riconosciuta l'indennità giornaliera di maternità, di cui all'art. 15 di detta legge, anche quando l'ultimo rapporto di lavoro sia stato di natura pubblica (nella specie, rapporto con ente ospedaliero), tenendo conto che la relativa tutela assicurativa non è subordinata al trattamento previdenziale contro la disoccupazione, né a specifica contribuzione (senza che ciò possa implicare contrasto con i principi dell'art. 81 della Costituzione). In tale ipotesi, la suddetta indennità fa carico all'INPS, in forza dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980 n. 33), il quale espressamente affida all'istituto il trattamento di maternità per le lavoratrici che non usufruiscano della cassa integrazione guadagni. (contra 6405/85, mass n 443487).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 21, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 1, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)