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Sez. 2, Sentenza n. 5828 del 16/11/1984 (Rv. 437504 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FUNZIONE - STIPULAZIONE PER IL SEMPLICE RITARDO - OPERATIVITÀ PER L'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437504-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FUNZIONE - STIPULAZIONE PER IL SEMPLICE RITARDO - OPERATIVITÀ PER L'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*

La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento, sicché ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento essa non è operante nei confronti del secondo evento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)