diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 23706 del 09/11/2009 (Rv. 610123 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Funzione - Penale prevista per il semplice ritardo - Operatività per l'inadempimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610123-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)