Sez. 2, Sentenza n. 23706 del 09/11/2009 (Rv. 610123 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Funzione - Penale prevista per il semplice ritardo - Operatività per l'inadempimento - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE
La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)