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Sez. L, Sentenza n. 1958 del 18/02/1992 (Rv. 475777 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Ammissione - Conseguente obbligo del datore di lavoro a pagare le anticipazioni salariali - Inadempimento - Responsabilità nei confronti dell'Inps - Configurabilità - Effetti.
Stato
decisa il 1992-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475777-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni

Il provvedimento amministrativo di ammissione alla cassa integrazione guadagni obbliga il datore di lavoro, con effetto fin dal momento della disposta sospensione del lavoro e nei confronti dell'I.N.P.S. del quale egli agisce come delegato "ex lege", a provvedere alle anticipazioni salariali in favore dei lavoratori. L'inadempimento di quest'obbligo comporta responsabilità del datore di lavoro, per violazione di detto mandato, nei confronti dell'I.N.P.S. - a sua volta, responsabile nei confronti dei lavoratori, direttamente, per l'esecuzione della prestazione previdenziale - per tutte le conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento stesso.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 7, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)