Sez. L, Sentenza n. 5608 del 18/04/2002 (Rv. 553823 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Ammissione - Conseguente obbligo del datore di lavoro a pagare le retribuzioni salariali - Inadempimento - Responsabilità nei confronti dell'INPS - Configurabilità - Effetti - Azione dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro inadempiente - Ammissibilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Il provvedimento amministrativo di ammissione alla cassa integrazione guadagni obbliga il datore di lavoro, con effetto fin dal momento della disposta sospensione del lavoro e nei confronti dell'INPS, del quale egli agisce come "adiectus solutionis causa", a provvedere alle anticipazioni salariali in favore dei lavoratori. L'inadempimento di quest'ultimo obbligo comporta responsabilità del datore di lavoro, per violazione del mandato, nei confronti dell'INPS, a sua volta responsabile, nei confronti dei lavoratori, direttamente, per l'esecuzione della prestazione previdenziale, senza che, pertanto, i medesimi lavoratori possano agire nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)