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Sez. L, Sentenza n. 5608 del 18/04/2002 (Rv. 553823 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Ammissione - Conseguente obbligo del datore di lavoro a pagare le retribuzioni salariali - Inadempimento - Responsabilità nei confronti dell'INPS - Configurabilità - Effetti - Azione dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro inadempiente - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553823-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Il provvedimento amministrativo di ammissione alla cassa integrazione guadagni obbliga il datore di lavoro, con effetto fin dal momento della disposta sospensione del lavoro e nei confronti dell'INPS, del quale egli agisce come "adiectus solutionis causa", a provvedere alle anticipazioni salariali in favore dei lavoratori. L'inadempimento di quest'ultimo obbligo comporta responsabilità del datore di lavoro, per violazione del mandato, nei confronti dell'INPS, a sua volta responsabile, nei confronti dei lavoratori, direttamente, per l'esecuzione della prestazione previdenziale, senza che, pertanto, i medesimi lavoratori possano agire nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)