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Sez. L, Sentenza n. 2978 del 13/05/1985 (Rv. 440703 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - SUCCESSIVAMENTE ALL'INIZIO DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - APPLICABILITÀ DELLE NORME SULL'INTERRUZIONE DEL PROCESSO.*
Stato
decisa il 1985-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440703-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - SUCCESSIVAMENTE ALL'INIZIO DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - APPLICABILITÀ DELLE NORME SULL'INTERRUZIONE DEL PROCESSO.*

Il decesso della parte avvenuto dopo l'inizio del giudizio di Cassazione, e prima che alla stessa parte venga notificato l'atto che riassume la causa davanti al giudice di rinvio, comporta in questa fase del giudizio l'applicabilità delle norme sulla interruzione del processo. (V 1216/80, mass n 404717).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)