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Sez. 1, Sentenza n. 1216 del 19/02/1980 (Rv. 404717 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - A TUTTE LE PARTI DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - NECESSITA - DECESSO DI UNA DI DETTE PARTI - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - ERRONEA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEL DEFUNTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404717-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - A TUTTE LE PARTI DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - NECESSITA - DECESSO DI UNA DI DETTE PARTI - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - ERRONEA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEL DEFUNTO - CONSEGUENZE.*

L'atto di riassunzione della causa in Sede di rinvio, il quale introduce un'autonoma fase del giudizio, soggetta all'applicazione delle norme riguardanti il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado, va notificato personalmente a tutte le parti del giudizio di Cassazione, in qualita di litisconsorti necessari. Ne consegue che, quando una delle parti sia deceduta, con la conseguente interruzione del processo, la notificazione dell'atto di riassunzione erroneamente eseguita nei confronti del defunto, deve essere compiuta nei confronti degli eredi dello stesso nel termine fissato dal giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)