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Sez. L, Sentenza n. 486 del 14/01/2016 (Rv. 638521 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Rapporto di agenzia - Riparto dell'onere probatorio tra agente e preponente - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638521-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che non aveva adeguatamente valutato gli estratti conto del rapporto e il prospetto riepilogativo delle provvigioni, prodotti in giudizio dall'agente con il ricorso introduttivo della causa in primo grado e non tempestivamente contestati dalla società preponente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 142, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)