Sez. L, Sentenza n. 486 del 14/01/2016 (Rv. 638521 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Rapporto di agenzia - Riparto dell'onere probatorio tra agente e preponente - Criteri - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che non aveva adeguatamente valutato gli estratti conto del rapporto e il prospetto riepilogativo delle provvigioni, prodotti in giudizio dall'agente con il ricorso introduttivo della causa in primo grado e non tempestivamente contestati dalla società preponente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 142, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)