Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28878 del 05/10/2022 (Rv. 665973 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Rapporto di agenzia - Ripetizione dell’indebito esercitata dal preponente - Acconti versati senza causa - Onere della prova a carico del preponente - Fondamento.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Nel rapporto di agenzia, ove il preponente agisca per la restituzione delle somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati, grava su questi, e non sull'agente, l'onere di provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale, ossia la mancata conclusione degli affari, atteso che la provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto dell'attività dell'agente.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)