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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28878 del 05/10/2022 (Rv. 665973 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Rapporto di agenzia - Ripetizione dell’indebito esercitata dal preponente - Acconti versati senza causa - Onere della prova a carico del preponente - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665973-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Nel rapporto di agenzia, ove il preponente agisca per la restituzione delle somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati, grava su questi, e non sull'agente, l'onere di provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale, ossia la mancata conclusione degli affari, atteso che la provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto dell'attività dell'agente.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)