Sez. 6, Sentenza n. 536 del 13/03/1968 Ud. (dep. 06/07/1968) Rv. 108604 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI -DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE STRADALI - STRADA - STRADA PRIVATA -AREA RECINTATA DI CENTRO RESIDENZIALE PRIVATO - AREA PUBBLICA STRADALE - IN GENERE - E TALE - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI -DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE STRADALI - STRADA - STRADA PRIVATA -AREA RECINTATA DI CENTRO RESIDENZIALE PRIVATO - AREA PUBBLICA STRADALE - IN GENERE - E TALE - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'osservanza delle norme del codice stradale, e in particolare della sussistenza del reato di guida senza patente, debbono considerarsi strade, in base al disposto di cui all'art.2 del testo unico, le vie e aree incluse in un centro o villaggio residenziale di proprieta privata, anche se interamente recintato, quando sia accertato che esse sono soggette, anche solo di fatto, a un uso pubblico per la possibilita di accesso da parte non solo dei numerosi abitanti del popoloso quartiere, ma anche di altre persone che per le piu svariate ragioni lo frequentano. (V.100173, anno 1966).*
Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 art. 2, Cod. Strada art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)