Sez. 4, Sentenza n. 2281 del 14/07/1969 Ud. (dep. 30/10/1969) Rv. 113143 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI -DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE STRADALI - STRADA PRIVATA - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE STRADALE - CONDIZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI -DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE STRADALI - STRADA PRIVATA - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE STRADALE - CONDIZIONE.*
Ai fini dell'osservanza delle norme del codice stradale e, in particolare, della sussistenza del reato di guida senza patente, debbono considerarsi 'stradè, in base al disposto di cui all'art 2 del testo unico, le vie e aree incluse in un centro o villaggio residenziale di proprieta privata, anche se interamente recintato quando sia accertato che esse sono soggette, anche solo di fatto, a un uso pubblico. (Conf 108604, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 1, Cod. Strada art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)