Sez. 2, Sentenza n. 2259 del 30/07/1951 (Rv. 881394 - 01)
UFFICIALE GIUDIZIARIO - RAPPORTO CON I COMMESSI - CASSA UNICA - ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO. UFFICIALE GIUDIZIARIO - RAPPORTO CON I COMMESSI - RAPPORTO DI LAVORO - COMMESSO LICENZIATO PER REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - DIRITTO AD INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - FATTISPECIE. UFFICIALE GIUDIZIARIO - COMMESSI - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - COMPUTO DELL'ASSEGNO EX ART. 6 R.D.L. 5 MAGGIO 1947. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - COMPUTO DELL'INDENNITÀ CARO-VITA.
UFFICIALE GIUDIZIARIO - RAPPORTO CON I COMMESSI - CASSA UNICA - ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO. UFFICIALE GIUDIZIARIO - RAPPORTO CON I COMMESSI - RAPPORTO DI LAVORO - COMMESSO LICENZIATO PER REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - DIRITTO AD INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - FATTISPECIE. UFFICIALE GIUDIZIARIO - COMMESSI - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - COMPUTO DELL'ASSEGNO EX ART. 6 R.D.L. 5 MAGGIO 1947. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - COMPUTO DELL'INDENNITÀ CARO-VITA.
Per effetto della norma del d.l. 5 maggio 1947 n. 380, venne resa obbligatoria negli uffici, ove fossero due o più ufficiali giudiziari, l'istituzione della cassa unica e i commessi furono posti alla dipendenza dell'ufficiale giudiziario dirigente, il quale presiede appunto, tra l'altro, al servizio dei commessi, assunti e mantenuti su sua designazione, per il servizio collettivo di tutti gli ufficiali giudiziari; in tali sedi venne, pertanto, a costituirsi, sia pure senza personalità giuridica, una associazione tra gli ufficiali giudiziari, intesa a svolgere attività di interesse comune, con fondo comune e con vincoli tra gli associati, dai quali sorsero diritti e doveri reciproci e si delinearono rapporti della associazione di fronte ai terzi. La rappresentanza in giudizio dell'associazione spetta a coloro ai quali è conferita la Presidenza o la direzione; pertanto se l'ufficiale giudiziario dirigente abbia provveduto al licenziamento di commessi giudiziari, a seguito di revoca della autorizzazione disposta dal Presidente del tribunale, bene detto dirigente è convenuto in giudizio dai commessi licenziati per il riconoscimento di diritti patrimoniali loro derivanti dal licenziamento. Il decreto del Presidente del tribunale che autorizza l'assunzione dei commessi degli ufficiali giudiziari è una mera autorizzazione amministrativa, che non crea tra il commesso e lo stato alcun rapporto diretto, che rimane invece limitato nei confronti con l'ufficiale giudiziario e col dirigente, secondo i casi; a tale rapporto sono pertanto applicabili le norme del cod. civ. relative alla Estinzione del rapporto di lavoro. In caso di Estinzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'indennità di anzianità è dovuta sempre al prestatore di lavoro con le sole eccezioni previste: licenziamento per di lui colpa; dimissioni volontarie, salvo che in quest'ultimo caso risulti diversamente stabilito. Altre eccezioni non sono ammesse; e pertanto qualora l'ufficiale giudiziario abbia provveduto al licenziamento del commesso, perché intervenuta nei confronti di questi la revoca dell'autorizzazione all'Esercizio delle funzioni da parte del Presidente del tribunale (revoca disposta non per colpa o incapacità del commesso, ma in esecuzione della decisione ministeriale che limitava il numero dei commessi presso quel dato ufficio) l'indennità di anzianità spetta al commesso licenziato. Nel computo delle indennità di anzianità spettanti ai commessi degli ufficiali giudiziari rientra anche l'assegno mensile di l. 6000 dovuto a norma dell'art. 7 d. Leg. 5 maggio 1947 n. 380 dagli ufficiali giudiziari ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'erario. Ai fini del trattamento di quiescenza dovuto al prestatore di lavoro deve tenersi conto, a norma dell'art. 2121 cod. civ. della indennità di carovita, la quale ha assunto nel momento attuale un carattere di continuità, che la rende parte integrante della normale retribuzione complessiva. La regola anzidetta non trova ostacolo nella norma dell'art. 7 d.l. lgt. 2 novembre 194 4, superata dai successivi accordi interconfederali.
Riferimenti normativi: Legge 05/05/1947 num. 380 art. 1, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 05/05/1947 num. 380 art. 6, Legge 02/11/1944 num. 303 art. 7, Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)