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Sez. L, Sentenza n. 2615 del 24/05/1978 (Rv. 391975 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - UFFICI UNICI PER LE NOTIFICAZIONI - NATURA - SOCIETA DI FATTO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ASSUNTO PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO INTERNO - RESPONSABILITA DEGLI UFFICI CON IL FONDO COMUNE - ESTENSIONE A TUTTI I SINGOLI UFFICIALI GIUDIZIARI.*
Stato
decisa il 1978-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391975-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - UFFICI UNICI PER LE NOTIFICAZIONI - NATURA - SOCIETA DI FATTO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ASSUNTO PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO INTERNO - RESPONSABILITA DEGLI UFFICI CON IL FONDO COMUNE - ESTENSIONE A TUTTI I SINGOLI UFFICIALI GIUDIZIARI.*

Gli uffici unici per le notificazioni, esecuzioni e protesti costituiti nelle sedi di capoluogo di distretto o di circondario, in quanto diretti allo svolgimento di una attivita economica i cui utili vengono divisi fra i vari ufficiali giudiziari che li compongono, sono assimilabili alle societa di fatto piuttosto che alle associazioni non riconosciute. Pertanto, dovendo essere applicato l'art 2267 cod civ (a meno che non risulti la conclusione di patti contrari adeguatamente portati a conoscenza dei terzi), delle obbligazioni contratte ai fini del funzionamento dei predetti uffici e, in particolare, delle obbligazioni insorte nei confronti del personale assunto per l'espletamento del lavoro interno degli uffici stessi (secondo quanto era possibile prima della legge 12 luglio 1975 n 322) debbono rispondere non soltanto gli uffici con il fondo comune, ma tutti i singoli ufficiali giudiziari che lo compongono al momento dell'assunzione del personale, nonche quelli che vi abbiano successivamente fatto parte (art 2269 cod civ) e cio per il solo fatto di tale appartenenza, a prescindere dalla circostanza che essi abbiano agito in nome e per conto degli uffici medesimi. (V 2362/76, mass n 381145; (V 325/75, mass n 373562; (V 630/74, mass n 368433; (V 2062/64, mass n 302997; (V 2259/51, mass n 881394).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2269, Legge 18/10/1951 num. 1128 art. 87, Legge 19/12/1956 num. 1442 art. 1, Legge 12/07/1975 num. 322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)