Sez. 2, Sentenza n. 736 del 07/02/1989 (Rv. 461774 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - OPERE PER LE QUALI IL COMPENSO È DOVUTO A PERCENTUALE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - CRITERI APPLICABILI.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - OPERE PER LE QUALI IL COMPENSO È DOVUTO A PERCENTUALE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - CRITERI APPLICABILI.*
In caso di prestazioni professionali parziali dell'ingegnere o dell'architetto, relative ad opere per le quali il compenso è dovuto a percentuale, la liquidazione va fatta, a norma dell'art. 18 della legge n. 143 del 1949, calcolando le aliquote della tabella b allegata, relativa alle opere parziali, non già in relazione diretta al valore dell'opera sibbene alla percentuale attribuita dalla tabella a per la prestazione dell'opera intera, per cui al compenso così determinato in base alla tabella a si applicano le aliquote previste per ogni singola funzione della tabella b. (Conf 505/82, mass n 418209).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)