Sez. 2 - , Sentenza n. 7182 del 10/03/2023 (Rv. 667287 - 01)
VENDITA - EFFETTI - REALI | Obbligo dell'alienante di trasferire il possesso materiale del bene - Pattuizione sull'attuazione del relativo obbligo - Ammissibilità.
VENDITA - EFFETTI - REALI
Nel contratto di compravendita di beni immobili, l'obbligo gravante sull'alienante di trasferire il possesso materiale del bene può essere oggetto di pattuizione, essendo la disposizione di cui all'art. 1476 c.c. derogabile; ne consegue che, laddove l'acquirente si sia obbligato a riconoscere il potere di detenzione o il possesso sul bene da parte di un terzo, la mancata sua immissione nel possesso di fatto non dà luogo ad inadempimento da parte del venditore.
Cod. Civ. art. 1476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)