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Sez. 1, Ordinanza n. 341 del 05/07/1979 (Rv. 400335 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - PRONUNCIA DICHIARATIVA DELL'INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA PROPOSTA A TUTELA DI UN DIRITTO SUL PRESUPPOSTO DELL'INOSSERVANZA DEL TERMINE STABILITO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO STESSO - IMPUGNAZIONE CONTRO TALE PRONUNCIA FORMALMENTE DIRETTA SOLO ALLA RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMA - RIESAME DELLA QUESTIONE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN MATERIA FALLIMENTARE.*
Stato
decisa il 1979-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400335-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - PRONUNCIA DICHIARATIVA DELL'INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA PROPOSTA A TUTELA DI UN DIRITTO SUL PRESUPPOSTO DELL'INOSSERVANZA DEL TERMINE STABILITO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO STESSO - IMPUGNAZIONE CONTRO TALE PRONUNCIA FORMALMENTE DIRETTA SOLO ALLA RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMA - RIESAME DELLA QUESTIONE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN MATERIA FALLIMENTARE.*

Qualora, in applicazione di una norma che stabilisce termini e modalita per l'Esercizio di un diritto, sia stata dichiarata inammissibile la domanda proposta a tutela del diritto medesimo (nella specie, opposizione alla dichiarazione di fallimento, per inosservanza del termine previsto dall'art 18 primo comma della legge fallimentare), l'impugnazione avverso tale pronuncia, formalmente diretta solo a riproporre la questione di legittimita costituzionale di detta norma, tende sostanzialmente a conseguire una decisione diversa della controversia in favore della parte soccombente, in quanto l'illegittimita della norma comporterebbe automaticamente un giudizio nel merito della domanda, e, quindi, deve ritenersi idonea a consentire l'esame dell'indicata questione in Sede d'impugnazione, ricorrendo i requisiti di Rilevanza e strumentalita della questione stessa rispetto alla decisione. (V 2125/76, mass n 380937).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)