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Sez. 1, Sentenza n. 2125 del 10/06/1976 (Rv. 380937 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - RIPROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - DEDUZIONE DELLE CORRELATIVE QUESTIONI SOSTANZIALI O PROCESSUALI - NECESSITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380937-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - RIPROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI - DEDUZIONE DELLE CORRELATIVE QUESTIONI SOSTANZIALI O PROCESSUALI - NECESSITA - LIMITI.*

La questione di legittimita costituzionale dichiarata irrilevante o manifestamente infondata, puo essere riproposta nel corso di un giudizio d'impugnazione purche validamente instaurato, e purche in esso siano state nuovamente dedotte le questioni sostanziali e processuali rispetto alle quali la questione di costituzionalita sia rilevante. Tale principio non trova tuttavia applicazione nei casi in cui, attraverso la riproposizione della questione di legittimita costituzionale, si tenda a ottenere - per effetto dell'eliminazione della norma denunciata dall'ordinamento e della applicazione di una norma o di Disposizioni diverse - una decisione della controversia diversa e piu favorevole di quella adottata dalla sentenza impugnata; in tale caso, infatti, la medesima questione di costituzionalita non si presenta come fine a se stessa, ma conserva, anche nel giudizio di impugnazione, una ineliminabile funzione strumentale ai fini della decisione della controversia, in difetto della quale non sarebbe possibile un giudizio positivo sulla sua Rilevanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)