diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1835 del 18/02/2000 (Rv. 534050 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE | Passaggio, non previsto dal titolo, per parcheggiare le auto dei condomini del fondo dominante su un' area appartenente ad un terzo - Aggravamento della servitù - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534050-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE

Costituita a favore di un edificio una servitù di passaggio su un'area appartenente ad un edificio altrui, configura aggravamento della servitù il transito dei veicoli dei condomini per il parcheggio, non previsto dal titolo, su un'area di un terzo, per di più aperta sulla via pubblica, perché tale ulteriore modalità di esercizio del diritto reale, a vantaggio dei condomini e non del loro edificio, obbliga i proprietari del fondo servente ad una maggiore, prevedibile, manutenzione dell'area a causa dell'intensificato traffico derivantene; crea un collegamento tra il fondo servente e la via pubblica, e può determinare, ricorrendone gli altri necessari presupposti, l'acquisto per usucapione a favore del fondo del terzo del diritto di servitù di passaggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1065

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)