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Sez. 2, Sentenza n. 8612 del 21/10/1994 (Rv. 488183 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI | Sul fondo dominante aggravanti il fondo servente - Divieto imposto al proprietario del fondo dominante - Individuazione di pregiudizi anche potenziali e futuri - Accertamento del giudice di merito - Criteri.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488183-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI

Il divieto imposto al proprietario del fondo dominante dall'art. 1067 comma primo cod. civ. di fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente si riferisce a pregiudizi non solo attuali, ma anche potenziali e futuri individuabili secondo le regole della comune prevedibilità. Nell'effettuare il predetto accertamento il giudice di merito deve avere riguardo non solo alle modificazioni dello stato dei luoghi, ma anche alle diverse modalità di esercizio della servitù che si risolvano in un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente, sempreché al proprietario di questo ne derivi un danno in termini economicamente apprezzabili, da valutare con riferimento alla destinazione attuale del fondo servente ed anche con riguardo ad altre possibili utilizzazioni dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)