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Sez. 1, Sentenza n. 13016 del 20/12/1995 (Rv. 495159 - 01)

TRENTINO ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - TRENTO | Espropriazioni per pubblica utilità - Legge provinciale Trento n. 6 del 1993 - Determinazione dell'indennità - Giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495159-01

TRENTINO ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - TRENTO

Con riguardo alla disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità vigente nella Provincia autonoma di Trento, la disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 35 legge prov. Trento 19 febbraio 1993 n. 6 - il cui secondo comma prevede che si procede alla determinazione dell'indennità d'esproprio da parte del servizio espropriazione secondo quanto previsto dalla stessa legge n. 6 del 1993, tra l'altro, nel caso in cui l'opposizione alla stima non sia stata ancora decisa - ha come sua esclusiva destinatari l'autorità amministrativa e non incide sulla sorte dei giudizi pendenti all'entrata in vigore della legge stessa, nei quali il giudice non potrà dichiarare cessata la materia del contendere, ma dovrà procedere alla liquidazione dell'indennità di esproprio, previa individuazione della normativa applicabile.

Riferimenti normativi: Legge Prov. Trento 19/02/1993 num. 6 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)