Sez. 1, Sentenza n. 5125 del 06/04/2001 (Rv. 545662 - 01)
TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - TRENTO | Espropriazioni per pubblica utilità - Disciplina ex legge provinciale n. 6 del 1993 - Determinazione dell'indennità - Momento di riferimento per la valutazione del bene espropriato.
TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - TRENTO
Con riguardo alla disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità vigente nella Provincia autonoma di Trento, a norma dell'art. 8 della legge provinciale n. 6 del 1993, che ribadisce la disposizione dell'art. 25 della precedente legge provinciale n. 31 del 1972, solo con la pronuncia del decreto di esproprio si opera la conversione dei diritti reali relativi agli immobili, che possono, pertanto, solo da tale momento essere fatti valere sulla indennità, con la conseguenza che l'ammontare della stessa deve essere determinato con riferimento alla data del trasferimento coattivo della proprietà. Nè alcuna rilevanza in contrario assume la previsione, ad opera dell'art. 9 della citata legge n. 6, della possibilità, per i soggetti interessati al pagamento della indennità, di chiedere, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto del Presidente della giunta provinciale che autorizza l'esecuzione del piano delle espropriazioni ed indica la misura della indennità determinata dal servizio espropriazioni, la rideterminazione della indennità stessa alla competente Commissione provinciale, in quanto sia la stima provvisoria del servizio espropriazioni, sia la rideterminazione da parte della citata commissione provinciale, sono preordinate all'esercizio del diritto dell'espropriando di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile con la determinazione consensuale del prezzo, mentre la facoltà di domandare giudizialmente il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità spetta esclusivamente al proprietario espropriato. Ne consegue che, ove il decreto di esproprio sia stato emesso in epoca successiva alla entrata in vigore dei nuovi criteri di liquidazione della indennità introdotti dalla citata legge provinciale n. 6 del 1993, detta liquidazione va effettuata in base ad essi, anche se i precedenti atti della procedura ablativa erano stati posti in essere nel vigore della normativa precedente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge Prov. Trento 19/02/1993 num. 6 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)