Sez. 1, Sentenza n. 99 del 05/01/1966 (Rv. 320199 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - DECISIONE SUL COMPENSO - INAMMISSIBILITA NEL GIUDIZIO DI RENDICONTO.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO - DECISIONE SUL COMPENSO - INAMMISSIBILITA NEL GIUDIZIO DI RENDICONTO.*
La decisione del compenso dovuto al curatore compete, per l'art. 39 legge fall. Al tribunale, quale organo del fallimento, dopo l'approvazione del rendiconto, onde essa esula dal giudizio di rendiconto, cui e estranea, oltre che successiva nel tempo. *
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)