Sez. 1, Sentenza n. 6553 del 20/03/2014 (Rv. 630600 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE | Fallimento - Revoca - Giudizio di rendiconto - Questione relativa al soggetto su cui deve gravare il compenso del curatore - Inammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE
La diversità temporale e funzionale esistente tra il procedimento di approvazione del conto, che ha per oggetto specifico il controllo della gestione del patrimonio effettuata dal curatore, e quello di liquidazione del compenso al curatore, che segue al primo e presuppone che l'operato del curatore sia stato esaminato ed approvato, esclude che nel procedimento di rendiconto possa introdursi la questione relativa all'individuazione del soggetto sul quale devono gravare le spese ed il compenso spettante al curatore, e ciò anche nel caso di revoca del fallimento, laddove tali oneri gravano su chi abbia colpevolmente dato causa alla sua apertura.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 com. 2, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 116, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)