Sez. 2, Sentenza n. 261 del 03/02/1971 (Rv. 349716 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - IMMISSIONI - AZIONI A DIFESA DALLE IMMISSIONI ILLECITE - DIRITTO DELL'ATTORE DI POSSEDERE IL FONDO - ATTINENZA ALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO GIURIDICO SOSTANZIALE - PROVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN IN CASSAZIONE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - IMMISSIONI - AZIONI A DIFESA DALLE IMMISSIONI ILLECITE - DIRITTO DELL'ATTORE DI POSSEDERE IL FONDO - ATTINENZA ALLA TITOLARITA DEL RAPPORTO GIURIDICO SOSTANZIALE - PROVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla documentazione da parte dell'attore ex art 844 cod civ del suo diritto di possedere il fondo in virtu di un valido titolo di acquisto riguarda la titolarita del rapporto giuridico sostanziale, che costituisce oggetto della controversia, e di conseguenza, rientrando nel potere esclusivo del giudice di merito, non e censurabile in Sede di legittimita ove non risulti viziata da errori logici e giuridici. (V 3471'69, mass n 343591' 3706'68, mass n 337024).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)