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Sez. 2, Sentenza n. 4911 del 16/07/1983 (Rv. 429798 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM O AD PROBATIONEM - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429798-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM O AD PROBATIONEM - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la Forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva desunto la prova della conclusione del contratto d'appalto e della predeterminazione pattizia della misura del corrispettivo dovuto all'appaltatore da quietanze di quest'ultimo per acconti ricevuti in corso d'opera nelle quali era precisato tale corrispettivo). (V 1125/79, mass n 397330; (V 3841/78, mass n 393407; (V 1253/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)