Sez. 1, Sentenza n. 22616 del 26/10/2009 (Rv. 609894 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) | Forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem" - Necessità - Esclusione - Stipulazione "per facta concludentia" - Ammissibilità - Sussistenza - Conseguenze sui mezzi di prova rilevanti - Fattispecie relativa a domanda di ammissione al passivo fallimentare.
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI)
Il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, nè "ad substantiam", nè "ad probationem", potendo dunque essere concluso anche "per facta concludentia"; ne consegue la rilevanza della prova testimoniale, dedotta con riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni per il cui corrispettivo la parte, in quanto creditrice, chieda l'ammissione al passivo della procedura di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1726, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2751 bis n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)