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Sez. 5, Sentenza n. 5751 del 27/10/1998 Cc. (dep. 16/02/1999) Rv. 212894 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Esito positivo del c.d. periodo di prova - Condizione sufficiente per la concessione del beneficio - Esclusione - Doverosa astensione da comportamenti moralmente riprovevoli e da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità sociale - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212894-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

In tema di riabilitazione, l'esito positivo del c.d. periodo legale di prova ex art. 178 e 179 cod. pen. non comporta, di per sè, la concessione del beneficio in quanto il ravvedimento, che deve essere processualmente certo e storicamente costante, non postula soltanto la non commissione di reati ma anche la doverosa astensione da comportamenti moralmente riprovevoli e da condotte oggettivamente sintomatiche, con il tenore di vita, di pericolosità sociale, ex art.1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423.(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto giuridicamente corretto il diniego di riabilitazione dalla sorveglianza speciale a soggetto gravato da numerosi precedenti giudiziari rispetto a quelli posti a base della misura e, altresì, destinatario di una successiva diffida del questore, data la presunzione di pericolosità sociale, implicita in detto provvedimento che, sintomatico di una concreta condotta negativa, rimane condizione di procedibilità per l'applicazione di una ulteriore sorveglianza speciale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)