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Sez. 1, Sentenza n. 184 del 26/01/1971 (Rv. 349575 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DIFFERENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1971-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349575-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DIFFERENZA - CONSEGUENZE.*

Il difetto di motivazione della sentenza costituisce motivo di ricorso per Cassazione solo per quanto attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, e non anche per quanto concerne l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, in ordine alle quali la Corte di Cassazione ha solo il compito di controllare l'esattezza in diritto del dispositivo, salvo il potere di correzione della motivazione, ai sensi dell'art 384 cod proc civ, qualora la decisione di merito, pur essendo conforme al diritto, non contenga un'esatta ed adeguata motivazione in ordine ai principi giuridici affermati ed all'applicazione fattane.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)