Sez. 1, Sentenza n. 1807 del 09/06/1972 (Rv. 358796 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI - DIFETTI DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE QUESTIONI GIURIDICHE - DENUNCIABILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI - DIFETTI DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE QUESTIONI GIURIDICHE - DENUNCIABILITA - LIMITI.*
Il difetto di motivazione della sentenza costituisce motivo di ricorso per Cassazione solo per quanto attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, e non anche per quanto concerne l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche. Il vizio di motivazione di diritto deve necessariamente essere ricondotto ad una delle ipotesi dei numeri uno, due, tre e quattro dell'art 360 cod proc civ. tale vizio non e ipotizzabile in se e per se, ma va denunziato come sintomo, o indice, della violazione o falsa applicazione di un determinato principio giuridico. (nella specie e stato escluso che la censura sull'omesso esame della questione della compensatio lucri cum damno, in un procedimento di liquidazione di indennita per espropriazione, potesse valere come censura di diritto sull'applicazione dei principi sull'istituto della compensatio). (Conf 184'71, mass n 349575; 1471'69, mass n 340280).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)