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Sez. 1, Sentenza n. 19917 del 25/09/2007 (Rv. 598923 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - PROCEDIMENTO | Deroga prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Condizioni - Decorso del termine concesso all'appaltatore per far valere le riserve - Effetti - Decadenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598923-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - PROCEDIMENTO

In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962, applicabile "ratione temporis" e che disciplina la deroga alla competenza arbitrale, va interpretato in collegamento con il precedente art. 44, comma 1, per il quale "la domanda di arbitrato deve essere proposta dopo l'approvazione del collaudo", con la conseguenza che il decorso del termine concesso all'appaltatore per far valere le riserve determina la decadenza dall'azione solo quando la decisione dell'ente committente di respingere le riserve medesime segua la delibera di approvazione del collaudo (la S.C. ha precisato che è solo detto provvedimento quello che esprime la volontà definitiva dell'ente sulle contestazioni insorte nel corso della esecuzione dell'appalto sulle domande dell'impresa appaltatrice e, rispetto ad esso, ogni eventuale, precedente delibera costituisce nulla più che un atto del procedimento amministrativo propedeutico e strumentale alla decisione finale, inidoneo, come tale, a definire la riserva, neanche in via amministrativa).

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 44, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)