Sez. L, Sentenza n. 1434 del 05/02/1993 (Rv. 480749 - 01)
Agenzia (contratto di) - Diritti dell'agente - In genere | Risarcimento dei danni per mancato versamento dei contributi all'E.N.A.S.A.R.C.O. da parte del proponente - Disciplina ex art. 2116 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Agenzia (contratto di) - Diritti dell'agente - In genere
In tema di rapporto di agenzia, la responsabilità del preponente per i danni derivanti dal mancato versamento dei contributi ENASARCO, soggiace alla disciplina degli artt. 1218 e segg. cod. civ., non trovando al riguardo applicazione l'art. 2116 cod. civ., che è dettato con esplicito ed esclusivo riferimento al rapporto di lavoro subordinato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)