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Sez. T, Ordinanza n. 23144 del 14/07/2026 (Rv. 679502-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Condono fiscale - Definizione delle liti pendenti - Rimborso delle somme eccedenti corrisposte in corso di causa - Limiti - Soccombenza totale dell'Amministrazione - Necessità.
Stato
decisa il 2026-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679502-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di definizione delle liti pendenti ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, il principio generale di non restituzione delle somme versate dal contribuente, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione agevolata, trova deroga esclusivamente nel caso di soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi di merito; ne consegue che il diritto al rimborso è escluso in ogni ipotesi di soccombenza parziale, ancorché prevalente, della stessa.

Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)