Sez. T, Ordinanza n. 23144 del 14/07/2026 (Rv. 679502-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Condono fiscale - Definizione delle liti pendenti - Rimborso delle somme eccedenti corrisposte in corso di causa - Limiti - Soccombenza totale dell'Amministrazione - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di definizione delle liti pendenti ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, il principio generale di non restituzione delle somme versate dal contribuente, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione agevolata, trova deroga esclusivamente nel caso di soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi di merito; ne consegue che il diritto al rimborso è escluso in ogni ipotesi di soccombenza parziale, ancorché prevalente, della stessa.
Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)