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Sez. 5 - , Sentenza n. 4573 del 15/02/2019 (Rv. 652643 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Condono - Restituzione al contribuente delle somme eccedenti corrisposte in corso di causa - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652643-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale ex art. 16 della l. n. 289 del 2002, il recupero delle maggiori somme versate dal contribuente anteriormente alla definizione agevolata della lite e relative al medesimo rapporto tributario, non รจ consentito e spetta nel solo caso eccezionale e derogatorio, di cui al comma 5 del citato art. 16, di totale soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nel giudizio di merito, stante il principio generale, informatore della disciplina del condono, per cui la novazione del rapporto tributario litigioso estingue i reciproci debiti e crediti tra le parti, senza che venga in rilievo l'esatto accertamento dell'imponibile.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)