Sez. 1, Sentenza n. 11349 del 19/12/1996 (Rv. 501409 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Funzione - Carattere strumentale - Configurabilità - Limiti - Esercizio dell'azione ai fini del successivo acquisto della proprietà dell'immobile ex art. 2932 cod. civ. - Inammissibilità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO
L'azione revocatoria di cui all'art. 2901 del codice civile, ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 cod. civ., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che la abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e seguenti del codice di procedura civile per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dal promissario compratore per acquistare poi la proprietà della cosa con l'azione intesa ad ottenere, ex art. 2932 cod. civ., l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, avente per oggetto il trasferimento della proprietà della cosa stessa alienata a terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)