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Sez. 2, Sentenza n. 5863 del 12/06/1998 (Rv. 516404 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Domanda di adempimento in forma specifica - Donazione del medesimo bene da parte del promittente venditore durante la pendenza del giudizio - Promissario acquirente - Rimedio ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. - Esperibilità - Ragioni - Eventualità ed inesigibilità del credito risarcitorio - Irrilevanza - Pregiudizio economico - Consapevolezza del donante - Sufficienza.
Stato
decisa il 1998-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516404-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO

Il promissario acquirente, che ha agito nei confronti del promittente venditore per l' adempimento in forma specifica, può esperire l' azione revocatoria avverso la donazione del medesimo bene avvenuta durante il giudizio per l' acquisto coattivo di esso, per tutelarsi non già a tal fine, bensì per il credito risarcitorio, ancorché eventuale e non ancora esigibile, per il cui pregiudizio è sufficiente la prova della difficoltà o incertezza della sua esazione, derivata dall' atto dispositivo, e della relativa consapevolezza da parte del donante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)