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Sez. L, Sentenza n. 21427 del 17/10/2011 (Rv. 619168 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione diretta e pensione ai superstiti - Distinzione dei relativi rapporti - Configurabilità - Integrazione al minimo - Rapporto di accessorietà con la relativa pensione - Sussistenza - Conseguenze - Compensazione di somme dovute per integrazione di una pensione con quelle erroneamente corrisposte per integrazione di un'altra - Attuazione in deroga alle norme limitative della ripetibilità di prestazioni indebite - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2011-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619168-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Le pensioni godute dallo stesso soggetto, che siano erogate da uno stesso istituto assicuratore o da istituti diversi, una quale pensione diretta e l'altra quale pensione ai superstiti, ineriscono a rapporti ben distinti, e questa distinzione si estende anche alle eventuali integrazioni al minimo, costituenti accessori della pensione in relazione a cui sono dovute o di fatto sono corrisposte; ne consegue che, in caso di riconoscimento della integrazione al minimo della pensione su cui questo beneficio effettivamente spetti, in base all'art. 6, comma terzo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, non sono ravvisabili ragioni sufficienti per escludere l'operatività delle norme limitative della ripetizione, quali l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e l'art. 1, comma 263, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, con riferimento alle somme che siano state nel frattempo erroneamente corrisposte a titolo di integrazione al minimo su un'altra pensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 263 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)