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Sez. L, Sentenza n. 3703 del 21/02/2006 (Rv. 587010 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione diretta e pensione ai superstiti - Distinzione dei relativi rapporti - Configurabilità - Integrazione al minimo - Rapporto di accessorietà con la relativa pensione - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie concernente la compensazione di somme dovute per integrazione di una pensione con quelle erroneamente corrisposte per integrazione di un'altra.
Stato
decisa il 2006-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587010-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Il diritto alle prestazioni pensionistiche (l'una diretta e l'altra di reversibilità) a favore dello stesso soggetto deriva da rapporti giuridici previdenziali distinti, inizialmente ricollegabili a distinti soggetti e fondati su posizioni contributive distinte. La diversità non cessa per l'integrazione al trattamento minimo, che può configurarsi in relazione alle pensioni; anche se la ragione della disciplina dell'integrazione è unitaria, l'integrazione è parte della pensione cui accede e resta, pertanto, un titolo diverso dall'integrazione che accede (pur di fatto) ad altra pensione. (Principio affermato dalla S.C. in ordine alla configurabilità della compensazione tra somme erroneamente erogate a titolo di integrazione al trattamento minimo della pensione diretta e somme dovute a titolo di integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)