Sez. 1, Sentenza n. 11231 del 18/07/2003 (Rv. 565234 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Giudizio di equa riparazione - Acquisizione di atti e documenti del procedimento con durata irragionevole - Richiesta o sollecitazione al giudice del potere di disporla - Configurabilità - Onere della parte - Salvezza e ambito.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel disciplinare l'attività istruttoria in ordine alla produzione degli atti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione del termine di durata ragionevole, l'art. 4, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89 consente alla parte di conseguire detto risultato, nel giudizio di equa riparazione, anche mediante la richiesta o la sollecitazione al giudice del potere di disporne l'acquisizione, fermo restando l'onere della parte di indicare quali fra gli atti e i documenti di detto procedimento debbano essere acquisiti nonché, in conseguenza, di integrare o reiterare la richiesta allorché l'acquisizione sia insufficiente o comunque difforme dal risultato istruttorio divisato.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)