Sez. 1, Sentenza n. 3968 del 27/02/2004 (Rv. 570612 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001- Giudizio di equa riparazione - Acquisizione di atti e documenti del procedimento con durata irragionevole - Giudice - Potere di disporla d'ufficio - Esclusione - Istanza della parte interessata - Necessità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, l'acquisizione, in tutto o in parte, degli atti e dei documenti in cui si assume essersi verificata la violazione del diritto alla ragionevole durata non può essere disposta d'ufficio dal giudice dell'equa riparazione, presupponendo invece, ai sensi dell'art. 3, comma quinto, del D. Lgs. 24 marzo 2001, n. 89, una apposita istanza della parte interessata.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)