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Sez. 1, Sentenza n. 2056 del 30/06/1971 (Rv. 352719 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI - IMPOSTA SULLE SOCIETA - DETRAIBILITA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE DI RM E DEL REDDITO ASSOGGETTABILE ALLA IMPOSTA SULLE SOCIETA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352719-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI - IMPOSTA SULLE SOCIETA - DETRAIBILITA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE DI RM E DEL REDDITO ASSOGGETTABILE ALLA IMPOSTA SULLE SOCIETA - ESCLUSIONE.*

Se un tributo e imposto a carico di una persona fisica o giuridica per il solo fatto di essere tale, cioe di esistere, indipendentemente pertanto, da ogni considerazione della sua capacita di produrre un reddito, tale tributo non puo rientrare nel novero delle spese o - che e lo stesso - delle perdite inerenti all'attivita produttiva del reddito. Che l'imposta sulle societa abbia natura personale e soggettiva ed abbia la sua ragione d'essere nello stesso esistere in un determinato modo del soggetto tassabile, e confermato dal fatto che il tributo continua ad essere applicabile anche in Mancanza del reddito e cessa di esserlo soltanto quando, nel difetto dei suoi due presupposti (patrimonio e reddito), viene meno anche il soggetto tassabile. (nella specie, si assumeva che dall'imponibile accertato ai fini della ricchezza mobile dovesse essere detratta l'imposta pagata a titolo di imposta sulle societa, limitatamente alla quota gravante sul patrimonio e che a sua volta, di tale detrazione si dovesse tener conto nella Determinazione del reddito di ricchezza mobile ai fini della imposta sulle societa). (V 514'71, mass n 350181' 513'71, mass n 350178' 125'67, mass n 325812).*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 148, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 99, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)