Sez. 1, Sentenza n. 2150 del 26/07/1962 (Rv. 253329 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - VARIAZIONE DEL PROGETTO - CONCORDATE - ORDINATE DAL COMMITTENTE - REGIME PROBATORIO.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - VARIAZIONE DEL PROGETTO - CONCORDATE - ORDINATE DAL COMMITTENTE - REGIME PROBATORIO.*
Nel contratto di appalto, qualora siano state apportate variazioni al progetto, l'appaltatore che pretende il maggior compenso e tenuto a provare per iscritto di essere autorizzato dal committente se abbia compiuto le modificazioni di propria iniziativa (art 1659 cod civ), mentre se le modificazioni sono state ordinate dal committente puo fornire la prova al riguardo in tutti i modi (art 1661); l'accertata esistenza delle varianti non puo, peraltro far presumere che l'ordine sia stato impartito dal committente, come unico interessato alla variazione dell'opera, perche in tal modo si svuoterebbe di contenuto la norma dell'art 1659 che prevede, appunto la possibilita d'iniziativa da parte dell'appaltatore e richiede l'autorizzazione scritta del committente. (V 1420/58, 3517/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659, Cod. Civ. art. 1661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)