Sez. 2, Sentenza n. 5307 del 20/10/1984 (Rv. 437026 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - CONCORDATE - ORDINATE DAL COMMITTENTE - REGIME PROBATORIO.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - CONCORDATE - ORDINATE DAL COMMITTENTE - REGIME PROBATORIO.*
Nel contratto d'appalto non può presumersi che le variazioni apportate al progetto siano state eseguite su ordine impartito dal committente, come unico interessato alle variazioni dell'opera, perché, in tal modo, si svuoterebbe di contenuto la norma dello art. 1659 cod. civ. che prevede la possibilità d'iniziativa da parte dell'appaltatore e richiede, in tale ipotesi, l'autorizzazione scritta del committente. (V 466/83, mass n 425264; (V 106/80, mass n 403484; (V 3596/77, mass n 387200; (Conf 2150/62, mass n 253329; (V 1420/58; (V 3517/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)